 |
 |
 |
| |
Ultimissime
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Utenti registrati
 | 1542 registrati |
 | 0 oggi |  | 1 questa settimana |  | 2 questo mese |
Chi è onlineAbbiamo 1 visitatore e 1 utente online
|
|
|
|
E' stata rilasciata la nuova versione di Privacy Evolution 10 Tantissime le novità inserite in questa versione La nuova versione è già disponibile in download dal nostro sito. Le principali novità: - Versione compatibile con sistemi operativi Microsoft 64-bit.
- Installazione automatica di Ghostscript 8.70 a 32/64-bit.
- Nuova orgnanizzazione dell'organigramma dei ruoli e gestione degli Amministratori di sistema
- Nuovo Wizard di preparazione
- Aggiunta la descrizione del ruolo nell'organigramma delle responsabilità per renderlo più facilmente interpretabile.
- Rivista la modalità di aggiornamento del programma (funzione Ricerca aggiornamenti) con il download delle nuove versioni installabili direttamente da dentro la procedura.
- Integrati i riferimenti della normativa nella lettera d’incarico degli amministratori.
|
|
PrivacyAccessReport è il software semplice ed efficace per adeguarsi alle nuove disposizioni del Garante sulla gestione dei LOG. Infatti, con il provvedimento del 27/11/2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), modificato in base al provvedimento del 25/06/2009, il Garante della Privacy ha introdotto l'obbligo per i titolari del trattamento dei dati di conservare gli "access log" degli amministratori di sistema, per almeno 6 mesi in archivi immodificabili e inalterabili. PrivacyAccessReport registra solo ciò che è espressamente previsto dal dettato normativo, in modo semplice e intuitivo, e quindi semplifica il processo di raccolta, archiviazione e analisi dei dati di log. Le funzioni principali:
Esportazione su supporti non riscrivibili. È predisposto alla conservazione on site o in outsourcing dei log secondo CNIPA 11 del 2004. Elaborazione dei report richiesti della legge per utente, tipologia, periodo, per semplificare le verifiche di conformità e le eventuali indagini.
CLICCA QUI PER CONOSCERE TUTTO SU PrivacyAccessReport |
|
|
31 dicembre 2009 Telemarketing: riconfermate le regole del Garante privacy Le regole predisposte dal Garante privacy nel marzo 2009, relative alle chiamate promozionali e pubblicitarie consentite a suo tempo dal decreto "Milleproroghe" del 2008, restano valide ancora per l’ulteriore periodo di sei mesi previsto dalla legge di conversione del decreto Ronchi, ovvero, se istituito in questo periodo, fino alla realizzazione del registro pubblico delle opposizioni al quale dovranno iscriversi le persone che non intendono ricevere questo tipo di telefonate. Lo ha disposto l’Autorità con un provvedimento in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Aziende e call center che contatteranno gli utenti per fare promozione e offerte commerciali, dovranno quindi continuare a utilizzare solo banche dati effettivamente costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti al 1° agosto 2005. E non potranno chiedere il consenso degli interessati per futuri contatti né potranno cedere i dati che utilizzano a terzi. Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad essere nuovamente contattato. L'utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l'identificativo dell'operatore al quale ha comunicato la sua volontà. Inoltre, i dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini promozionali e non potranno in alcun modo essere usati per acquisire nuove informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la scadenza del periodo di deroga. Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa che va da 30 mila a 180 mila euro e che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro. |
|
|
Rinnovate le autorizzazioni generali |
|
|
|
|
31 dicembre 2009 Rinnovate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari Il Garante Privacy ha rinnovato le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari che saranno efficaci dal 1° gennaio 2010 sino al 30 giugno 2011. I sette provvedimenti riguardano, come in passato, i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative e del settore turistico, l'elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario. Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in scadenza, alle quali sono state apportate solo alcune circoscritte integrazioni relative a modifiche normative intervenute nei settori considerati. Il Garante ha differito inoltre, al 30 aprile 2010, l'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici, rilasciata il 22 febbraio 2007 e già prorogata sino al 31 dicembre 2009. Le nuove autorizzazioni e il provvedimento di differimento sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. |
|
|
No al telemarketing con numeri casuali |
|
|
|
E' vietato effettuare telefonate commerciali usando sistemi che generano numerazioni casuali. Tanto più se gli abbonati vengono contattati con chiamate preregistrate. Lo ha stabilito il Garante privacy intervenendo contro una azienda vinicola a seguito delle segnalazioni di numerosi cittadini che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate, in alcuni casi preregistrate. Per le sue comunicazioni commerciali l'azienda non utilizzava, né direttamente né attraverso i propri call center, i numeri presi dagli elenchi telefonici, ma si serviva di un sistema che generava i numeri da contattare attraverso sequenze casuali. Le sequenze erano elaborate con criteri geografici e i numeri non erano abbinati a dati anagrafici. Nel suo provvedimento di divieto (relatore Giuseppe Fortunato) l'Autorità ha spiegato che anche il numero casualmente composto e chiamato telefonicamente deve considerarsi "dato personale", in quanto ricollegabile, anche indirettamente, a una persona identificata o identificabile. Di conseguenza, in base alle norme sulla privacy, per poter utilizzare anche questo tipo di numerazione a fini commerciali è necessario il previo consenso dell'interessato. Tanto più laddove si utilizzino modalità di contatto con chiamate preregistrate per le quali il consenso è obbligatorio, come più volte ribadito dal Garante. Accertata l'illiceità del trattamento, il Garante ha vietato all'azienda di usare sistemi che generano tramite digitazione casuale numeri di telefono con i quali contattare gli interessati. La società dovrà inoltre cancellare tutti i dati personali per i quali non risulta documentato tale consenso. La mancata osservanza del provvedimento del Garante espone a sanzioni penali (reclusione da tre mesi a due anni) e amministrative (pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro). |
|
|
|
|
|
Aggiungi ai preferiti
Statistiche
| Visitatori oggi: |
27 |
| Visitatori ieri: |
140 |
| Visitatori nel mese: |
757 |
| Visitatori totali: |
86086 |
| Pagine visitate totali: |
1284491 |
| Data di inizio: |
2006-02-13 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|