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Pubblicità al telefono: le prescrizioni del Garante PDF Stampa E-mail

12 marzo 2009

Pubblicità al telefono: le prescrizioni del Garante.

Sanzioni da euro 30.000 ad euro 300.000.
Il Garante ha reso noto con un comunicato stampa l'adozione di uno specifico provvedimento in cui sono stati chiariti i limiti entro i quali possono essere utilizzate per attività di marketing le banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti al 1° agosto 2005, come previsto dall'art. 44, comma 1-bis, DL 207/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 14/2009.

In particolare, tutti i titolari di trattamento che siano in possesso di database costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 e che intendano utilizzarle a fini promozionali in forza della deroga introdotta dalla L. 14/2009, sono obbligati ad adottare le seguenti misure:


a) documentare in modo adeguato l'avvenuta costituzione della banca dati prima del 1° agosto 2005 e conservare la relativa documentazione presso la sede legale del titolare;

b) trattare direttamente i dati personali presenti nelle banche dati oggetto del presente provvedimento, senza possibilità di cederli, a qualunque titolo, a terzi;

c) specificare, in occasione di ogni contatto con gli interessati, chi rivesta la qualifica di titolare del trattamento dei dati, anche nel caso in cui questi operi per conto di terzi e fare presente agli interessati stessi che hanno il diritto di opporsi ai sensi dell'art. 7 del Codice;

d) registrare in via immediata l'eventuale opposizione dell'interessato al trattamento dei suoi dati personali effettuato dal titolare (art. 7, comma 4, del Codice), con effetto anche nei confronti dei terzi per conto dei quali questo operi, anche qualora ciò avvenga telefonicamente, e fornire altresì all'interessato l'identificativo dell'operatore o dell'operazione compiuta;

e) utilizzare i dati personali presenti nelle banche dati di cui alla lett. a) esclusivamente per finalità promozionali e sino al 31 dicembre 2009, non potendo i titolari rendere un'informativa agli interessati e richiedere agli stessi un consenso per l'uso dei loro dati per attività di carattere promozionale da effettuare in data successiva al 31 dicembre 2009;

f) comunicare al Garante, entro quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1° agosto 2005 che si intendono utilizzare per attività promozionali fino al 31 dicembre 2009, chiarendo se il trattamento dei dati personali venga effettuato anche per conto di terzi.

Questo il testo originale in formato PDF del Provvedimento
Questo il testo originale in formato PDF del Comunicato Stampa

 
 
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