Art. 23. Consenso

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1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

 

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

 

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

 

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.