Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 art.107

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Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352

 

Articolo 107

 

Accesso agli archivi di Stato

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)

 

1. I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato a norma dell'articolo 110 relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli i riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data della conclusione del procedimento.

2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti nel comma 1. Ai fini di tale autorizzazione, il Ministero dell'interno ha facoltà di avvalersi del parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti riservati dei quali sia stata richiesta la consultazione.

3. I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e 2.

4. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali siano interessati per il titolo di acquisto.