D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

 

Articolo 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

La norma riprende gli originari: artt. 686, c.p.p. e 194, c.1, disp. att.; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, l. 23 luglio 1935, n. 835; art. 58 bis, l. n. 354/1975, art. 73, l. n. 689/1981. In generale, le norme originarie citate sono state riscritte e coordinate per ottenere maggiore chiarezza:

evitando ogni riferimento al magistrato che le emette (di cognizione, esecuzione, sorveglianza), con l'eccezione del p.m.;  evitando, in genere, il riferimento esplicito alle vicende modificative, rientrando le stesse nella categoria generale di "provvedimenti concernenti…..";  evitando duplicazioni;  integrando l'elenco del c.p.p. con le categorie diverse risultanti da altre norme, non incompatibili con quella del c.p.p.  rendendo le norme originarie compatibili con modifiche esterne alla materia (v. provvedimenti di espulsione);  attualizzando la norma originaria in modo da eliminare categorie che hanno operato solo in via transitoria (v. provvedimenti giudiziari definitivi che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato);  Lett. a), riprende l'art. 686, c.1, lett. a), n. 1, collegandolo con il comma 2 dello stesso 686. La riscrittura, che non muta il precetto, è volta ad eliminare gli equivoci interpretativi verificatesi nella prassi rispetto alla diversa ipotesi di cui all'art. 162 bis c.p.  Lett. b), oltre alla testuale previsione dell'art. 686, c.1, lett. a), n. 2, per l'indulto v. l'art. 686, c.3, c.p.p., (può essere applicato con provvedimento autonomo, ai sensi dell'art. 672, c.p.p.), anche per la grazia, e l'art. 14, n. 1, lett. b), r.d. n. 778/1931; per sospensione e non menzione v. lett. e) dell'articolo 14 del regio decreto citato. Lett. c), art. 686, c.1, lett. a), n. 3;  Lett. d), originaria previsione dell'art. 686, c. 3, con riferimento alle misure alternative alla detenzione, in collegamento con 58 bis, l. n. 354/1975, e 107, d.p.r. n. 230/2000. Lett. e), originaria previsione dell'art. 686, c. 3. Lett. f), parte originario art. 686, lett. a), n. 4. Lett. g), è riportata la previsione dell'art. 73, l. n. 689/1981. Lett. h), parte originario art. 194, c. 1, att. c.p.p.; integrato con il richiamo all'articolo 656, c. 5, c.p.p. che concerne i provvedimenti del p.m. di sospensione dell'esecuzione, qui richiamati perché la norma originaria richiama specificamente altri provvedimenti del p.m., ma in realtà rientranti nella categoria generale dei provvedimenti concernenti le pene (lett. b). Oggi sono iscritti sulla base di circolare 18 settembre 1998. Lett. i), parte art. 14, n. 1, lett. a), r.d. n. 778/1931 Lett. l), originario art. 686, c. 1, lett. d) Lett. m), originaria previsione dell'art. 686, c. 3 Lett. n), parte originario art. 194, c. 1, att. c.p.p. Lett. o), art. 24, parte del sesto comma, l. n. 835/1935 Lett. p), art. 686, c.1, lett. b), n. 1 Lett. q), art. 686, c.1, lett. b), nn. 2, 3 e 4 Lett. r), si tratta dei provvedimenti relativi all'espulsione che il giudice applica in sostituzione o in alternativa alla pena detentiva, quando ricorrono determinate condizioni, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 286/1998. Data la particolarità dell'istituto si è reputato opportuno prevederlo espressamente, anche se lo stesso dovrebbe rientrare nell'ambito della categoria generale dei provvedimenti di condanna e la menzione dell'espulsione nell'ambito della menzione delle misure alternative alla detenzione. Lett. s), l'originaria previsione contenuta nell'art. 686, c. 1, lett. c), c.p.p. è stata attualizzata. Oggi, l'art. 13, d.lgs. n. 286/1998, prevede il ricorso al giudice amministrativo o ordinario, a seconda dei casi. Lett. t), art. 14, n. 1, lett. i), r.d. n. 778/1931. Lett. u), la previsione esplicita, nell'ambito del coordinamento formale consentito al T.U., un potere governativo generale, di emanare regolamenti di esecuzione delle leggi.

Il testo unico non riprende, dall'articolo 686, c. 3, c.p.p., la parte che prevede la menzione del tempo in cui la pena, anche come misura alternativa alla detenzione, è scontata.  La ratio del 686, c. 3, c.p.p. è quella che risulti nel certificato del casellario giudiziale la durata effettiva della pena (detentiva o diversa). L'obiettivo è raggiunto indirettamente attraverso l'iscrizione dei provvedimenti che concernono la pena; infatti, quello descritto nella norma originaria non è altro che l'effetto dell'iscrizione dei provvedimenti che incidono sulla durata, tutti rientranti nelle categorie di provvedimenti di cui alle lettere b), d), e), g), h), dell'articolo 3.

Il testo unico non riprende, dall'art. 686, c. 1, lett. a), n. 4, ultima parte, l'iscrizione di "provvedimenti giudiziari definitivi che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato". La scelta è fondata sulle considerazioni che seguono:

La materia è l'embrione di "patteggiamento", disciplinato dalla l. n. 689/1981, che ha preceduto il patteggiamento disciplinato dal nuovo c.p.p.  La previsione dell'iscrizione di questi provvedimenti aveva ancora senso nell'art. 686 cit. perché erano mantenuti in vita nella fase transitoria.  Non ha più ragione di essere oggi, essendo ampiamente superata la fase transitoria.  Non ha ragione d'essere neanche la previsione che i vecchi provvedimenti della materia rimangono iscritti perché l'iscrizione era finalizzata al solo fine di impedire la concessione del beneficio a chi ne aveva già usufruito (v. artt. 81 e 80, l. n. 689/1981.  Conferma dell'interpretazione sostenuta si ha nelle norme: l'iscrizione è prevista, oltre che dal 686 cit., dall'art. 196 att., che richiama gli artt. 77 e 80 l. n. 689/1981, in collegamento con l'art. 248, c. 4, (Tit. III, Transitorie), che ne prevede la durata transitoria; nel contempo, l'art. 234 (Tit. II, coordinamento) abroga, tra l'altro, gli artt. 77 e 80, l. n. 689/1981, facendone salva l'efficacia transitoria.  Il testo unico non riprende, dall'art. 686, c. 1, lett. c), l'iscrizione di provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza.  Infatti, oggi questi provvedimenti sono iscritti nel registri dello stato civile (v. art. 24 d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396), con la conseguenza che l'iscrizione nel casellario costituirebbe un'inutile duplicazione.