Legge 27 luglio 2004, n. 188

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LEGGE 27 luglio 2004 n. 188

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2004)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 158, CONCERNENTE PERMANENZA IN CARICA DEGLI ATTUALI CONSIGLI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO E PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI, NONCHE' DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
Il Presidente della Repubblica
 
Promulga la seguente legge:
 

Art. 1

1.Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 158
All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1.bis. «Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati».